Lo
scorso 20 ottobre si è svolto, presso il Centro Pastorale Diocesano, il primo
dei due incontri organizzato dal gruppo di Parma del Movimento Ecclesiale di
Impegno Culturale (MEIC - il “ramo intellettuale” dell’Azione Cattolica) su
alcune tematiche riguardanti la fine della vita: cure palliative, accanimento
terapeutico, sospensione di alimentazione e idratazione artificiale, suicidio
medicalmente assistito, omicidio del consenziente… temi che nel pubblico
dibattito vanno sotto (l’improprio) nome di “eutanasia”, “buona morte”.
La
presidente diocesana del MEIC, Cristina Musi, ha introdotto i lavori,
illustrando brevemente dapprima la lunga storia del MEIC, e poi presentando i
due incontri che il gruppo locale ha organizzato sul tema della fine della
vita, a partire dal titolo proposto, “Al termine del giorno”, inizio dell’inno
della preghiera della notte (Compieta).
Il
giorno che termina è sì quello delle nostre giornate, ma è, nel caso, e
metaforicamente, il giorno della vita, quando l’avanzare dell’età o il
sopravvenire di malattie o eventi traumatici porta le persone ad avvicinarsi
alla morte.
Temi,
quelli riguardanti la fine della vita, che il MEIC ha affrontato a livello
nazionale con due seminari telematici svoltisi all’inizio dell’estate (e al
quale ha partecipato anche il prof. D’Aloia, della nostra Università), e che il
gruppo locale vuole riprendere in presenza, qui a Parma, appunto con un primo
incontro dedicato agli aspetti giuridici e legislativi, ed un secondo dedicato
invece agli aspetti medici: secondo incontro che si terrà, sempre nel medesimo
luogo, il 16 novembre alle h. 20,45, con relatore il dott. Vittorio Franciosi,
medico oncologo.
La
relazione della prof.sa Cocconi è stata ricchissima di riferimenti a diverse
sentenze in materia, sia italiane sia di altri Paesi o (nel caso americano) di
singoli Stati (New Jersey, ad esempio).
Un
primo nodo è proprio quello relativo al passaggio da un approccio
giurisprudenziale ad uno legislativo, non dappertutto realizzato, e peraltro
anch’esso oggetto di discussione.
Nel corso del successivo dibattito, è stato
posto l’interrogativo, in parte condiviso anche dalla relatrice, se una nuova
legge sia necessaria – perché secondo taluni l’attuale normativa è sufficiente
– e se sia utile, essendo la casistica in continua evoluzione, e non potendo la
norma prevedere tutti i casi possibili, e costringendo comunque i giudici ad
intervenire caso per caso. Cocconi infatti ricordava come il giudice di merito,
e talvolta anche le Corti, ragioni sul singolo caso, avendo presente la
situazione particolare e pressoché unica del caso stesso, mentre la legge per
sua natura ha carattere universalistico.
Un
secondo nodo è il passaggio da decisioni di Corti, in particolare americane,
che partono dal principio della difesa della privacy, a decisioni che invece mettono in primo piano
l’autodeterminazione del soggetto – come è il caso della Corte tedesca.
Cocconi
ha però a lungo riflettuto sull’orientamento della Corte italiana, che nella
sentenza con la quale ha rigettato la proposta referendaria circa la
depenalizzazione dell’omicidio del consenziente, ha chiarito, anche in
continuità con sentenze precedenti (per esempio, in materia di aborto), che se
il diritto alla vita non può essere considerato un diritto assoluto, sempre
prevalente sul principio di autodeterminazione, nemmeno è vero il contrario,
perché il diritto alla vita deve essere considerato un fondamento dell’intero
impianto valoriale della Costituzione. E pertanto il diritto alla vita può
essere negato solo in presenza di precise condizioni, come aveva specificato la
stessa Corte sentenziando sul “caso Cappato” (sentenza 242/2019). Come è noto,
la Corte ha invitato il Parlamento a legiferare in materia, ed una proposta di
legge, che sostanzialmente riprendeva i contenuti della sentenza di cui sopra,
approvata da un ramo del Parlamento, è venuta a decadere con la fine anticipata
della legislatura.
Mentre
per la Corte costituzionale tedesca – ha proseguito Cocconi – l’autodeterminazione
del soggetto ha un valore insuperabile, per quella italiana, come detto sopra,
il principio del valore della vita può essere negato solo in casi particolari,
e come extrema ratio, dopo che altre
strade si sono rivelate impercorribili, e la dignità della vita della persona
in questione, a causa di una malattia irreversibile e di una condizione di
sofferenza insopportabile, viene a mancare. La Corte ha cioè reso possibile il “suicidio
medicalmente assistito”, ossia la predisposizione di un apparato medico che
consente la morte del paziente – apparato però che deve essere azionato dalla
persona interessata, e non da altri. Medici o parenti.
Tale
sentenza collide con il codice deontologico dei medici (e prima ancora, col
“giuramento di Ippocrate”), tanto che una circolare dell’Ordine dei medici ha
cercato di interpretare quanto previsto dal codice deontologico con quanto
invece previsto dalla sentenza della Corte, e sempre fatta salva la possibilità
di un medico o di un sanitario di rifiutare di intervenire in merito (obiezione
di coscienza, espressamente prevista, come è noto, dalla legge 194/1978
sull’aborto).
Un
altro tema toccato dalla relatrice è stato quello relativo al secondo comma
dell’art. 32 della Costituzione, a proposito della non obbligatorietà di una
cura, se non richiesta dalla legge – come è il caso dei Trattamenti Sanitari
Obbligatori, firmati dal Sindaco o suo delegato, o dei vaccini. Tale comma è
stato interpretato nel senso della libertà di cura e, appunto, dell’autodeterminazione
– anche se la casistica è ovviamente amplissima, e come detto sopra,
difficilmente la legge può prevedere tutte le diverse possibili situazioni.
Legata a questo argomento è la discussione – che in Italia è stata al centro
del dibattito in occasione del “caso Englaro” – circa il valore terapeutico o
di cura della nutrizione e idratazione artificiale in un soggetto privo di
coscienza: se cioè possono essere rifiutate, in quanto “cure mediche”, oppure
no.
Sia
nella relazione sia nella discussione sono stati citati anche casi personali,
ed è emersa però l’assoluta necessità di creare intorno ai pazienti e ai
malati, specie se gravi, una rete di sostegno dal punto di vista medico e
psicologico, ma anche relazionale e amicale. Ed in primo luogo, più che il
consenso informato, che rischia di trasformare il rapporto medico-paziente in
un “contratto”, è necessaria la stipula di una vera “alleanza terapeutica”,
dove il medico e l’équipe sanitaria si pongono al servizio della persona
malata, e questa ripone in essi la piena fiducia.
Il
principio di autodeterminazione del soggetto – è emerso in sede di dibattito –
va interpretato alla luce del principio personalista, per cui nessuno
appartiene solo a se medesimo e, anche se non si vuole tirare in ballo la
relazione creaturale con Dio, ci sono sempre altre persone /mogli, mariti,
compagni, figli, genitori, parenti e amici in generale, per cui quello che è da
combattere prima di tutto è il senso di solitudine e di abbandono da una parte,
o l’idea di essere di peso al mondo dall’altra, che portano taluni malati a
scelte irreversibili.
In
questo senso, le cure palliative, ed i luoghi destinati ad accogliere e
accompagnare le persone nel loro tramonto, per riprendere il titolo del
convegno, sono una modalità che contempera il diritto alla “buona morte” con il
dovere della cura della persona, in senso lato, sino alla fine dei suoi giorni.
L’hospice delle Piccole Figlie a Parma, come altri in altre città, ne è un esempio
virtuoso e da imitare.
Guido Campanini